Per la Cassazione il condomino ha il diritto di ristrutturare il proprio balcone a spese del Condominio

Per la Cassazione il condomino ha il diritto di ristrutturare il proprio balcone a spese del Condominio
13 Novembre 2018: Per la Cassazione il condomino ha il diritto di ristrutturare il proprio balcone a spese del Condominio 13 Novembre 2018

IL CASO. Tizio e Caio, condomini del Condominio Alfa, avevano proposto appello avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Roma aveva ritenuto che il costo della ristrutturazione della balconata di proprietà di Mevio dovesse essere sostenuto dall’“intero complesso condominiale”.

Viste rigettate le proprie ragioni anche dalla Corte d’appello di Roma, i due condomini avevano proposto ricorso per cassazione, in base a cinque motivi.

In particolare, col terzo avevano censurato la sentenza della Corte d’appello per “violazione e falsa applicazione degli artt. 1117, 1120, 2727, 2729, cod. civ., in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.”, perché la sentenza d’appello “non ave[va] tenuto conto del fatto che il frontalino costituisce parte del balcone ed essendo quest’ultimo, a sua volta, proiezione dell’appartamento, la riparazione del primo deve porsi a carico del singolo condomino e non del condominio, non constando una situazione di pregio architettonico da salvaguardare, tale da giustificare l’accollo collettivo della spesa”.

LA DECISIONE. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 27083/2018, ha rigettato il ricorso.

Quanto al motivo succitato, ha affermato che “la doglianza non merita[va] di essere accolta”.

Nel farlo, il Giudice di legittimità ha colto l’occasione per precisare che:

costituisce principio consolidato e condiviso da questo Collegio l’affermazione secondo la quale i balconi aggettanti, costituendo un ‘prolungamento’ della corrispondente unità immobiliare, appartengono in via esclusiva al proprietario di questa, dovendosi considerare beni comuni a tutti soltanto i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore, quando si inseriscono nel prospetto dell’edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole (ex multis, Sez. 2, n. 6624, 30/4/2012, Rv. 622451)”.

Inoltre, la Suprema Corte ha affermato:

perché il costo del recupero debba imputarsi al condominio non occorre che l’edificio mostri particolari pregevolezze artistiche o architettoniche, essendo sufficiente che il rivestimento esterno al balcone contribuisca alla gradevolezza estetica dell’intero manufatto”.

Nel caso di specie, sia il Giudice di primo grado, che la Corte d’appello avevano ritenuto che la sistemazione del balcone di proprietà di Mevio dovesse essere pagata da tutti i condomini, perché avrebbe contribuito alla “gradevolezza estetica” dell’intero Condominio Alfa.

Tale valutazione, involvendo il merito, non era sindacabile dal Giudice di legittimità.

Tuttavia, tenendo conto dei principi di diritto anzidetti, si può ritenere che, se anche avesse potuto farlo, la Cassazione avrebbe comunque rigettato il ricorso dei due condomini.

Altre notizie